Accoglienza e potenziamento della capacità amministrativa: ecco il decreto-legge 21/2022

Nella giornata di lunedì 21 marzo 2022 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge numero 21 che riporta delle misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Dopo i primi titoli ed articoli in cui si affronta la crisi energetica ed economica dovuta all’innalzamento dei prezzi di gasolio, benzina, energia e gas, il titolo V affronta la tematica dell’accoglienza.

All’articolo 31 del decreto legge 21/2022 si parla apertamente di “definire ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità”.

Di seguito scriviamo gli articoli che più interessano la nostra associazione e diamo la possibilità di scaricare il testo completo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale

TITOLO V

ACCOGLIENZA E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 31.

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:

a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;

b) definire ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;

c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.

2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all’accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,

tenendo conto dell’eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.

3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l’anno 2022.

4. Per l’attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l’anno 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38.